Tassazione dei Fondi Comuni di Investimento

Prima di accingerci a comprendere come funziona la tassazione dei fondi comuni di investimento, spendiamo alcune parole in merito a cosa sia, e come funziona, un fondo comune (di investimento), poi passeremo alle imposte, ai costi e alle tasse che bisogna pagare su questo tipo di investimento meglio, questo tipo di reddito di capitale.
Un fondo comune di investimento è uno strumento di intermediazione finanziaria avente lo scopo di attirare i capitali dai risparmiatori per generare un provento.
La finalità di un fondo è quello di generare un plus valore attraverso la gestione di assets diversificati.
In ogni fondo comune, possiamo riscontrare tre soggetti: il partecipante al fondo (risparmiatori, detti anche fondisti), la società di gestione (SGR con lo scopo di gestire il portafoglio dei capitali raccolti), e le banche depositarie (soggetti che custodiscono materialmente i titoli del fondo, e tengono in deposito le disponibilità liquide. Le banche svolgono anche un ruolo di controllo sull’attività del fondo sulla base delle normative di Banca d’Italia e del regolamento del fondo).

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Ogni risparmiatore che decide di investire in un fondo comune, deve tenere in considerazione i costi che dovrà affrontare. Brevemente: commissioni di ingresso, commissioni di gestione, ed eventuale extracommissione legata alla performance del fondo.

I maggiori quotidiani, ed i giornali finanziari specializzati, pubblicano giornalmente il valore unitario della quota dei diversi fondi così da fornire idonea informazione.

La scelta dei fondi comuni di investimento può spaziare dai fondi azionari (investono in azioni e/o obbligazioni convertibili), ai fondi obbligazionari (investono in obbligazioni ordinarie e/o in titoli di Stato), e fondi bilanciati (sono fondi comuni intermedi ai precedenti due che “bilanciano” la gestione del rischio al fine di massimizzare le performance), ma vi sono molte altre tipologie.

Ma come sono tassati i fondi comuni di investimento?

Tassazione dei fondi comuni di investimento

Il tema della tassazione dei fondi comuni è stato oggetto, in Italia, di diversi interventi legislativi.

Il nuovo regime della tassazione per gli organismi di investimento di diritto italiano (OICR – fondi comuni italiani) è disciplinato dall’articolo 73 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).

Tale normativa non riguarda i fondi comuni di investimento immobiliari (tipologia di fondo comune con OICR italiana, o meno), e i ben noti fondi lussemburghesi – SICAV (proposti da molti intermediari finanziari).

Il legislatore ha elaborato anche un regime fiscale per i fondi comuni che investono in “beni” diversi dagli strumenti finanziari.

Il nuovo regime fiscale, sopra citato, è applicato nei confronti di tutti gli OICR (diversi dai fondi comuni immobiliari). Stiamo parlando di fondi comuni che investono (il risparmio raccolto) in crediti, e beni per il quale vi sia un mercato in grado di determinare con facilità e certezza il valore delle quote, almeno con cadenza semestrale (parliamo di metalli, pietre preziose etc.).

Su tali fondi, il regime fiscale (articolo 73 comma 5/quinquies TUIR) prevede che i redditi, relativi a tali organismi di investimento (OICR,) siano esentati dalle imposte sui redditi qualora il fondo, o il soggetto che gestisce il fondo, sia soggetto a forme di vigilanza. Sui redditi di capitali, sui quali l’OICR subisce ritenute alla fonte, le stesse sono applicate a titolo di imposta.

Da Gennaio 2012 (si è stabilita l’unificazione dell’aliquota del 20% per la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria), il prelievo alla fonte sui redditi di capitale percepiti dagli OICR della tipologia sopra citata, viene limitato ai proventi sui titoli atipici ex articoli 5 ed 8 del d.l. 512/83, ed ai proventi delle obbligazioni e titoli di crediti similari ex DPR 600/73.

Lo scopo del tecnicismo di cui sopra è quello di evitare una doppia imposizione, visto che con il passaggio della tassazione sui partecipanti (detentori delle quote), l’OICR continua a pagare sui proventi le ritenute / imposte alla fonte, creando così una doppia tassazione sui redditi non corretta.

Un aspetto ulteriore della fiscalità riguardante i fondi comuni, è stata l’inclusione degli OICR italiani quali soggetti passivi IRES. Questo significa che gli OICR costituiti in Italia, che conseguono redditi rivenienti da Stati esteri con cui esistano convenzioni apposite per evitare le doppie imposizioni, vengono riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate come soggetti che beneficiano del trattamento previsto dalle apposite convenzioni.

Visto che, però, le convenzioni contro le doppie imposizioni sono applicate a condizioni di reciprocità (tra Stati), alcune autorità straniere potrebbero vincolare l’applicazione del trattamento agevolato (agli OICR italiani) ai propri fondi.

Tassazione dei Fondi Comuni di Investimento

Districarsi tra le normative diventa complesso

Proviamo a fare ulteriori precisazioni.

Fino a Giugno del 2011, il risparmiatore dove considerare che i fondi comuni di investimento italiani erano soggetti ad imposta sostitutiva (sul risultato della gestione) per il 12,50%.

Da Luglio 2011, il legislatore ha “passato” la tassazione in capo ai singoli partecipanti (risparmiatori) al momento della percezione del guadagno conseguito. L’aliquota del 12,50% è rimasta in essere sino al termine dell’anno 2011.

Da Gennaio 2012, si è passati ad una aliquota del 20% (unica) su tutti i redditi di capitale, ed anche diversi di natura finanziaria.

Da Luglio 2014, con il d.l. 66/2014 è stato previsto un aumento dell’aliquota dal 20 al 26% sui proventi conseguiti da Luglio 2014 in fase di rimborso, cessione delle quote detenute.

Sui guadagni conseguiti da Luglio 2014, ma riferibili a redditi conseguiti entro il 30 giugno 2014, l’aliquota rimane ferma al 20%.

Sui guadagni conseguiti da Luglio 2014, riferibili a redditi conseguiti dopo il 30 giugno 2014, viene applicata l’aliquota del 26%.

Per i fondi che distribuiscono cedole, la diversificazione andava, e va fatta, rispetto alla data di pagamento delle cedole stesse. Sino al 30 giugno 2014 si applica il 20%, dopodiché si passa ad una tassazione del 26% sui proventi.

 

Ma quali operazioni sui fondi comuni di investimento generano tassazione?

La tassazione viene calcolata sui guadagni conseguiti all’atto del rimborso delle quote, alla cessione, alle operazioni di switch, ed ai trasferimenti delle quote da un deposito amministrato ad un altro (con diversa intestazione).

A livello fiscale, lo sfasamento temporale pre e post fine Giugno 2014, ha dato vita ad uno”zainetto” fiscale.

Se al 30 giugno 2014 vi era un provento, lo zainetto fiscale contiene una partizione relativa ai guadagni conseguiti entro la data predetta, relativa alle quote possedute sempre a tale data.

Per complicare ulteriormente i conteggi, le quote inserite nello zainetto fiscale vengono gestite con il criterio del “first in first out”, ossia le prime quote vendute sono quelle acquistate per prima, in riferimento alle operazioni sopra citate che generano tassazione a partire da Luglio 2014.

Se le operazioni che generano tassazione, generano anche una plusvalenza, il guadagno maturato al 30 giugno 2014 è tassato al 20%, mentre successivamente si passa ad una aliquota del 26%.

Il calcolo della base imponibile viene fatto sulla differenza (qualora positiva) tra il valore di rimborso delle quote, ed il costo medio ponderato delle stesse. Per le quote acquistate prima del 1/7/2011 si considera il valore in essere al 30/6/2011.

Tassazione dei fondi comuni di investimento, White List, e L.I.E.

Da considerare: se il fondo comune di investimento ha effettuato investimenti in titoli di Stato italiani, o appartenenti alla White List (la “lista bianca” è stata istituita con DM n. 220 del 4/9/1996 e contiene l’elenco degli Stati con cui l’Italia ha in essere un idoneo scambio di informazioni. Si parla di paesi collaborativi, con cui lo Stato italiano ha in essere un scambio di informazioni idoneo per evitare le doppie imposizioni sul reddito) vale quanto detto al paragrafo precedente.

Qualora il fondo comune di investimento ha effettuato investimenti in titoli di Stato non appartenenti alla White List, il divieto di doppia imposizione non è ammesso.

Il L.I.E. è il livello impositivo equalizzato e serve per determinare la misura precisa del prelievo fiscale.

Tale valore (in percentuale) si applica sul guadagno conseguito qualora si sia posta in essere un’operazione di rimborso, switch etc. (vedi sopra), e viene definito da un’operazione matematica.

Il L.I.E. è pari alla moltiplicazione tra la percentuale di attività ad aliquota ridotta (titoli di Stato o White List), ed il rapporto tra l’aliquota ridotta e quella ordinaria. Al risultato si somma la percentuale di attività ad aliquota ordinaria. Il valore è espresso in percentuale.

Il calcolo è complesso ma non è posto a carico del risparmiatore: esso è automatizzato da parte dell’intermediario finanziario.

Il risparmiatore deve considerare tale procedura fiscale, ed il fatto che a partire dal secondo semestre del 2014, e per tutti i semestri a venire, sono calcolati due L.I.E.: uno per i guadagni da assoggettare alla ritenuta del 20%, ed uno per la ritenuta del 26%.

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