Qui parliamo di detrazioni fiscali e Il Modello 730 rappresenta lo strumento dichiarativo primario per lavoratori dipendenti e pensionati, consentendo loro di adempiere agli obblighi fiscali e beneficiare delle detrazioni spettanti.1 Per l’anno d’imposta 2024, da dichiarare nel 2025, si assiste a un significativo sforzo di semplificazione e ampliamento della platea dei contribuenti che possono avvalersi di questo modello. Una delle innovazioni più rilevanti è l’introduzione dei nuovi quadri M, destinati ai redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva, e T, per le plusvalenze di natura finanziaria.1 Questa modifica permette a un numero maggiore di contribuenti, precedentemente obbligati a presentare il più complesso Modello Redditi Persone Fisiche, di utilizzare il 730, convergendo verso una maggiore accessibilità della dichiarazione. Parallelamente, l’Agenzia delle Entrate ha potenziato la modalità “semplificata” del modello precompilato, utilizzando un linguaggio più comune per facilitare la comprensione e l’interazione da parte dei contribuenti meno esperti.1
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Tuttavia, questa tendenza alla semplificazione della piattaforma dichiarativa si scontra con una crescente complessità della normativa fiscale sottostante, specialmente in materia di detrazioni. Le modifiche per il 730/2025 sono profondamente influenzate dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024) 4 e dai successivi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, in particolare con la Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025.4 Quest’ultima riveste un ruolo cruciale per la corretta interpretazione e applicazione del cosiddetto “riordino delle detrazioni”. Sebbene non si tratti di una detrazione in sé, è importante menzionare che la riforma dell’IRPEF, con il passaggio da quattro a tre aliquote (23% per redditi fino a 28.000 euro, 35% per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, e 43% per redditi oltre i 50.000 euro), definisce l’imposta lorda su cui le detrazioni andranno a operare, influenzando indirettamente il beneficio finale per il contribuente.2
La tempistica con cui le informazioni ufficiali diventano disponibili è un fattore critico. Le norme principali contenute nella Legge di Bilancio sono definite alla fine dell’anno precedente quello di dichiarazione, ma i chiarimenti operativi dettagliati, come le circolari esplicative, e i dati del modello precompilato, giungono spesso a ridosso o durante il periodo di presentazione della dichiarazione.3 Ciò implica che contribuenti e professionisti dispongono di una finestra temporale relativamente ristretta per assimilare tutte le novità e applicarle correttamente, sottolineando l’importanza di guide aggiornate e chiare.
Scadenze Fondamentali per la Presentazione
Una corretta pianificazione fiscale passa inderogabilmente dalla conoscenza delle scadenze. Per il Modello 730/2025, i termini principali sono i seguenti:
- Disponibilità del Modello 730 precompilato online: A partire dal 30 aprile 2025.3
- Termine ultimo per la presentazione del Modello 730/2025 (sia precompilato che ordinario): 30 settembre 2025.13
- Termine per l’invio del Modello Redditi Persone Fisiche 2025 (per chi non può utilizzare il 730 o per quadri aggiuntivi): 31 ottobre 2025.13
- Annullamento del Modello 730/2025 inviato: È possibile annullare la dichiarazione già trasmessa e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web, una sola volta, entro il 20 giugno 2025. L’invio della nuova dichiarazione può avvenire dopo 24/48 ore dall’annullamento.16
La pluralità di scadenze e adempimenti correlati rende utile una visione d’insieme:
Tabella 1.1: Riepilogo Scadenze Modello 730/2025 e Adempimenti Correlati
Adempimento | Data Scadenza | Fonte/i Normativa/i o Prassi |
Disponibilità Modello 730 precompilato | 30 aprile 2025 | 3 |
Annullamento Modello 730/2025 inviato (max 1 volta) | 20 giugno 2025 | 16 |
Presentazione Modello 730/2025 | 30 settembre 2025 | 15 |
Presentazione Modello Redditi PF 2025 | 31 ottobre 2025 | 13 |
Questa tabella fornisce un riferimento rapido per la pianificazione degli adempimenti fiscali, riducendo il rischio di errori o dimenticanze.
2. Il Riordino delle Detrazioni Fiscali per il 2025
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto significative modifiche al sistema delle detrazioni IRPEF, principalmente attraverso l’inserimento dell’articolo 16-ter nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).4 Questa nuova disposizione è il fulcro del riordino e stabilisce limiti alla fruizione di numerose detrazioni per i contribuenti con redditi più elevati.
Nuovi Limiti di Reddito per la Fruizione delle Detrazioni (Taglio per Redditi Alti)
Il nuovo meccanismo di limitazione delle detrazioni si articola su due soglie di reddito complessivo, calcolato al netto del reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze 7:
- Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro, l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione (il cosiddetto “plafond”) è parametrato a un importo base di 14.000 euro.4
- Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 100.000 euro, tale importo base scende a 8.000 euro.4
Coefficienti Familiari e Calcolo del Plafond Detraibile Effettivo
L’importo base di 14.000 euro o 8.000 euro non rappresenta direttamente il tetto di spesa detraibile, ma deve essere moltiplicato per un coefficiente che varia in base al numero di figli fiscalmente a carico del contribuente.4 I coefficienti sono i seguenti:
- 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico.
- 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico.
- 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico.
- 1,00 se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico oppure almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio…source n. 104, fiscalmente a carico.
Il prodotto tra l’importo base e il coefficiente applicabile determina il tetto massimo effettivo di spesa su cui il contribuente potrà calcolare le detrazioni al 19% (o altre percentuali previste). Qualora l’ammontare complessivo degli oneri e delle spese sostenute superi tale tetto, il contribuente dovrà scegliere quali spese portare in detrazione fino al raggiungimento del limite massimo consentito, privilegiando presumibilmente quelle con aliquota di detrazione più elevata o quelle che ritiene prioritarie.4
Tabella 2.1: Tetti Massimi di Spesa Detraibile per Redditi Elevati (Modello 730/2025) ai sensi dell’art. 16-ter TUIR
Fascia di Reddito Complessivo (netto abitazione principale) | Numero Figli a Carico | Coefficiente | Importo Base (€) | Tetto Massimo di Spesa Effettivo (€) |
> 75.000 € e ≤ 100.000 € | Nessun figlio | 0,50 | 14.000 | 7.000 |
> 75.000 € e ≤ 100.000 € | 1 figlio | 0,70 | 14.000 | 9.800 |
> 75.000 € e ≤ 100.000 € | 2 figli | 0,85 | 14.000 | 11.900 |
> 75.000 € e ≤ 100.000 € | >2 figli o ≥1 figlio con disabilità | 1,00 | 14.000 | 14.000 |
> 100.000 € | Nessun figlio | 0,50 | 8.000 | 4.000 |
> 100.000 € | 1 figlio | 0,70 | 8.000 | 5.600 |
> 100.000 € | 2 figli | 0,85 | 8.000 | 6.800 |
> 100.000 € | >2 figli o ≥1 figlio con disabilità | 1,00 | 8.000 | 8.000 |
Questa tabella illustra chiaramente come i diversi fattori interagiscano, fornendo uno strumento utile per i contribuenti nelle fasce di reddito interessate per una stima preliminare del proprio plafond di spesa detraibile.
Detrazioni Escluse dai Nuovi Limiti di Reddito (Art. 16-ter, comma 4, TUIR)
È fondamentale sottolineare che non tutte le detrazioni sono soggette a questo nuovo meccanismo di “taglio”. L’articolo 16-ter, comma 4, del TUIR elenca specificamente le categorie di oneri e spese che sono escluse dal calcolo del massimale e che, pertanto, rimangono integralmente fruibili (nei limiti specifici previsti per ciascuna di esse) anche dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Queste includono 4:
- Le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.
- Gli interessi passivi e relativi oneri accessori derivanti da mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che il contratto di mutuo sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2024.
- I premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, purché derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024.
- I premi relativi alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, purché derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024.
- Le somme investite in start-up innovative, ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
- Le somme investite in piccole e medie imprese (PMI) innovative, ai sensi dell’articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
- Le rate residue di detrazioni pluriennali relative a spese sostenute in anni precedenti, come quelle per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR) o per la riqualificazione energetica.
- Gli oneri che danno diritto a detrazioni d’imposta calcolate in misura forfetaria.
La “cristallizzazione” dei diritti acquisiti per mutui e assicurazioni stipulati entro la fine del 2024 è un aspetto rilevante: il legislatore ha inteso salvaguardare gli impegni finanziari di lungo termine già assunti dai contribuenti, evitando penalizzazioni retroattive. Questo approccio garantisce una certa prevedibilità fiscale per decisioni già prese, sebbene crei una disparità di trattamento per impegni analoghi che verranno assunti a partire dal 1° gennaio 2025 da parte di contribuenti nelle fasce di reddito più alte.
Altre Modifiche Generali alle Detrazioni
Oltre all’introduzione dell’art. 16-ter, il quadro delle detrazioni per il 2025 presenta altre variazioni significative:
- Aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente: La detrazione base per i redditi da lavoro dipendente (e alcuni assimilati, a condizione che il reddito complessivo non superi i 15.000 euro) è stata innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro.2 Questa modifica eleva la cosiddetta “no-tax area” per i lavoratori dipendenti a circa 8.500 euro di reddito.11
- Franchigia di 260 euro per redditi complessivi superiori a 50.000 euro: Per i contribuenti il cui reddito complessivo supera i 50.000 euro, è prevista una riduzione forfettaria di 260 euro sull’ammontare complessivo della detrazione spettante per la generalità degli oneri detraibili al 19% (con l’esclusione delle spese sanitarie).2 Questa franchigia si applica prima dell’eventuale capping previsto dall’art. 16-ter per chi supera i 75.000 euro.
- Progressività per detrazioni ex art. 15 TUIR per redditi superiori a 120.000 euro: Per molte delle detrazioni elencate nell’articolo 15 del TUIR (escluse le spese sanitarie e gli interessi su mutui per abitazione principale), la detrazione spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda i 120.000 euro. In caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.4 Questo meccanismo, preesistente alle novità del 2025, continua ad applicarsi e si cumula con le altre limitazioni.
L’interazione di queste diverse norme (art. 16-ter, franchigia di 260 euro, decalage 120.000-240.000 euro) configura un sistema di limitazione delle detrazioni particolarmente stratificato e complesso per i contribuenti con redditi medio-alti. L’obiettivo del legislatore appare duplice: recuperare gettito fiscale dai redditi più elevati e, al contempo, modulare tale recupero tenendo conto della composizione del nucleo familiare (attraverso i coefficienti) e della natura di alcune spese considerate prioritarie (attraverso le esclusioni). La “tutela rafforzata per le famiglie con figli, in particolare con disabilità” 7 emerge come un chiaro indirizzo politico sotteso a queste riforme.

3. Guida Dettagliata alle Principali Detrazioni Fiscali del 730/2025
Di seguito si analizzano le principali categorie di spese che danno diritto a detrazioni d’imposta nel Modello 730/2025, con un focus sulle novità e sulle regole applicative.
3.1. Spese Sanitarie (Rigo E1, E2, E3)
Le spese sanitarie continuano a rappresentare una delle voci di detrazione più significative. La regola generale prevede una detrazione IRPEF del 19% per la parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro.20
Tipologie di Spese Ammesse:
L’elenco delle spese sanitarie detraibili è ampio e include 22:
- Prestazioni mediche generiche, incluse quelle di medicina omeopatica.
- Acquisto di medicinali, anche omeopatici, con o senza prescrizione medica. Per la detrazione, è indispensabile che la spesa sia certificata da fattura o da scontrino fiscale “parlante”, contenente la specificazione della natura (farmaco, medicinale, omeopatico, ecc.), qualità e quantità dei beni, nonché il codice fiscale del destinatario.4
- Prestazioni specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie.
- Prestazioni chirurgiche.
- Ricoveri collegati a un’operazione chirurgica o a degenze, nonché il trapianto di organi.
- Acquisto o affitto di dispositivi medici, purché provvisti di marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee. Rientrano in questa categoria, ad esempio, occhiali da vista, lenti a contatto e relativi liquidi, apparecchi acustici, protesi dentarie e sanitarie in genere.24
- Cure termali (sono escluse le spese di viaggio e soggiorno).
- Pagamento di ticket sanitari per prestazioni ricevute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
- Prestazioni rese da personale qualificato specificamente per l’assistenza diretta alla persona (es. infermieri), da educatori professionali, e da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.23
Spese Sanitarie per Patologie Esenti (Rigo E1, colonna 1):
I contribuenti che sostengono spese sanitarie relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono indicarle separatamente.22 Il vantaggio principale consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che eventualmente non trovi capienza nell’imposta lorda dovuta dal contribuente stesso. L’eccedenza può essere trasferita e fruita dal familiare di cui si è fiscalmente a carico che ha sostenuto la spesa.23 Per le spese relative a patologie esenti sostenute per familiari non a carico, la detrazione spetta, entro il limite annuo di 6.197,48 euro (al netto della franchigia di 129,11 euro), per la parte che non trova capienza nell’imposta da questi dovuta.22
Spese Sanitarie per Persone con Disabilità (Righi E3, E25, e deduzioni nel quadro RP):
Per i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992, sono previste condizioni di maggior favore:
- La detrazione del 19% spetta sull’intero importo (senza applicazione della franchigia di 129,11 euro) per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento, nonché per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione.4
- Per l’acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità, la detrazione del 19% spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, su un limite di spesa definito.4
- Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (es. badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sono detraibili al 19% su un importo massimo di spesa di 2.100 euro. Questa detrazione è concessa a condizione che il reddito complessivo del contribuente non superi i 40.000 euro e spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico.22
- È prevista la deduzione integrale dal reddito complessivo (quindi un abbattimento diretto della base imponibile) per le spese mediche generiche (es. medico di base, acquisto farmaci) e per quelle di assistenza specifica sostenute nell’interesse delle persone con disabilità, anche se tali familiari non sono fiscalmente a carico del contribuente che ha sostenuto l’onere.24
Mantenimento Cani Guida per Non Vedenti:
La detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida per persone non vedenti è stata aumentata da 1.000 euro a 1.100 euro per il 2025.4
Rateizzazione Spese Sanitarie Elevate:
Qualora l’ammontare complessivo delle spese sanitarie sostenute nell’anno (al netto della franchigia di 129,11 euro) superi l’importo di 15.493,71 euro, il contribuente ha la facoltà di ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali costanti e di pari importo.4
L’esclusione delle spese sanitarie (quelle previste dall’art. 15, c.1, lett. c) del TUIR) dal meccanismo di capping reddituale introdotto dall’art. 16-ter TUIR 4 conferma la loro natura di spesa essenziale, meritevole di una tutela fiscale generalizzata. Tuttavia, la gestione di queste detrazioni presenta diverse sfaccettature: la franchigia ordinaria, il trattamento specifico per le patologie esenti, e un corpus normativo ancora più articolato e vantaggioso per le persone con disabilità (che include l’assenza di franchigia per certe spese e la deducibilità integrale per altre). Se da un lato si tutela il diritto alla salute, dall’altro i contribuenti, specialmente quelli con familiari disabili o affetti da patologie esenti, devono navigare una normativa complessa per massimizzare il beneficio, prestando attenzione ai righi corretti e alla documentazione specifica. La distinzione tra detrazione e deduzione per le spese relative alla disabilità è un punto chiave da comprendere.
3.2. Spese di Istruzione (Righi E8-E10, codici vari)
Il sostegno fiscale alle spese per l’istruzione si articola in diverse voci, con limiti e condizioni specifiche.
- Asili Nido (pubblici e privati – codice 33): È ammessa una detrazione del 19% sulle spese sostenute per la frequenza di asili nido, sia pubblici che privati, per un importo massimo di spesa di 632 euro per ciascun figlio.12 È importante notare che questa detrazione non è cumulabile con il Bonus Asilo Nido erogato dall’INPS per le medesime spese.12 La detrazione va divisa tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto.26
- Spese Scolastiche (scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado – codice 12): La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’importante novità, aumentando il limite massimo di spesa detraibile per ciascun alunno o studente da 800 euro a 1.000 euro.7 Su tale importo spetta una detrazione del 19%. Le spese ammesse includono:
- Tasse di iscrizione e frequenza.
- Contributi obbligatori e contributi volontari (incluse le erogazioni liberali deliberate dagli organi di istituto e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica o all’ampliamento dell’offerta formativa).
- Spese per la mensa scolastica.
- Spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola, corsi di lingua, teatro e altre attività extracurriculari deliberate dall’istituto scolastico, anche se svolte al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza.12
- Spese per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi.12 Sono invece escluse dalla detrazione le spese per l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici.12
- Spese Universitarie (statali e non statali – codice 13): Per le spese di istruzione universitaria è prevista una detrazione del 19%.12
- Per le università statali, la detrazione si calcola sull’intero importo delle tasse e dei contributi versati.
- Per le università non statali, la detrazione si calcola su un importo di spesa non superiore a quello stabilito annualmente con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto dell’area disciplinare del corso e dell’area geografica in cui ha sede l’ateneo.12 Una tabella esemplificativa dei limiti massimi di spesa detraibile per le università non statali è solitamente fornita nelle istruzioni ministeriali o da fonti specializzate.12 La detrazione riguarda i corsi di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico), i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento, i master universitari, i dottorati di ricerca, i corsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), nonché i corsi presso i Conservatori di Musica e gli Istituti Musicali Pareggiati (AFAM).24
- Studenti Universitari Fuori Sede (canoni di locazione – codice 18): Gli studenti universitari iscritti a un corso di laurea presso un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza (devono essere rispettati requisiti di distanza o appartenenza a provincia diversa) possono detrarre il 19% dei canoni di locazione pagati, su un importo massimo di spesa di 2.633 euro annui.12
- Studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA – codice 44 nel quadro E, righi E8-E10, o spese specifiche documentate): È possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per l’acquisto di strumenti didattici e sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per studenti con diagnosi di DSA.20
- Conservatori di Musica e AFAM (per ragazzi tra i 5 e i 18 anni – codice 45): Per le spese di iscrizione e frequenza a conservatori, istituti musicali pareggiati e altre istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), sostenute per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, spetta una detrazione del 19% su un importo massimo di spesa di 1.000 euro per ciascun ragazzo. Tale agevolazione è concessa a condizione che il reddito complessivo del contribuente non ecceda i 36.000 euro.20
- Erogazioni Liberali a Istituti Scolastici (codice 31 nei righi E8-E10 o altri codici specifici per erogazioni liberali): Le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, danno diritto a una detrazione del 19% sull’intero importo versato, senza un limite massimo specifico per questa voce.21
L’incremento del massimale per le spese scolastiche a 1.000 euro 7 segnala una volontà di maggiore sostegno alle famiglie per i costi dell’istruzione obbligatoria. Tuttavia, l’introduzione di un limite di reddito (36.000 euro) per la detraibilità delle spese per conservatori per i più giovani 20 e i tetti variabili per le università non statali basati su tabelle ministeriali 12 indicano un approccio che tiene conto della capacità contributiva e cerca di evitare un beneficio sproporzionato per i redditi più alti in certi settori formativi. Le politiche fiscali sull’istruzione cercano quindi un equilibrio tra l’incoraggiamento alla formazione e l’equità fiscale.
3.3. Spese Relative agli Immobili (Bonus Casa)
Le detrazioni fiscali per interventi sugli immobili, comunemente note come “Bonus Casa”, hanno subito una significativa rimodulazione con la Legge di Bilancio 2025. Una distinzione chiave emerge tra interventi realizzati sull’abitazione principale del contribuente e quelli effettuati su altre abitazioni (seconde case o immobili non adibiti a residenza principale). Le aliquote di detrazione e, in alcuni casi, le condizioni di accesso, variano notevolmente. È cruciale ricordare che queste spese, qualora non si tratti di rate residue di anni precedenti, sono generalmente soggette ai nuovi limiti di reddito complessivo previsti dall’art. 16-ter del TUIR per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro.
- Bonus Ristrutturazioni Edilizie (Art. 16-bis TUIR):
- Abitazione Principale: Per le spese sostenute nel corso del 2025, la detrazione è pari al 50%, da calcolare su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.18 L’importo della detrazione deve essere ripartito in 10 quote annuali di pari importo. Per poter beneficiare dell’aliquota del 50%, è necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale e che il contribuente che sostiene la spesa sia titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (es. proprietà, usufrutto).30 L’aliquota per l’abitazione principale scenderà al 36% per le spese sostenute nel biennio 2026-2027.30
- Altre Abitazioni (Seconde Case): Per gli interventi su immobili diversi dall’abitazione principale, la detrazione per le spese del 2025 scende al 36%, sempre su un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.18 Anche in questo caso, la detrazione è ripartita in 10 quote annuali. Per il biennio 2026-2027, l’aliquota per le altre abitazioni si ridurrà ulteriormente al 30%.30
- Tipologie di Interventi Ammessi: Rientrano nell’agevolazione i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi solo se realizzati su parti comuni di edifici residenziali.30
- Esclusione per Caldaie a Combustibili Fossili: A partire dal 1° gennaio 2025, sono escluse dagli incentivi le spese per l’installazione di caldaie alimentate da combustibili fossili.30
- Soggetti Beneficiari: Possono fruire della detrazione non solo i proprietari, ma anche i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi (es. usufrutto, uso, abitazione, locazione, comodato), a condizione che sostengano le relative spese e siano intestatari di fatture e bonifici. Anche i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile possono beneficiare della detrazione, se sostengono le spese e le fatture e i bonifici sono a loro intestati.18
- Ecobonus (Riqualificazione Energetica):
Anche l’Ecobonus segue uno schema di aliquote differenziate:
- Abitazione Principale: Detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025.18 I tetti di spesa variano a seconda della tipologia di intervento (es. installazione pannelli solari, sostituzione infissi, coibentazione).
- Altre Abitazioni e Immobili non Residenziali: Detrazione del 36% per le spese del 2025.18 Le aliquote sono destinate a ridursi nel 2026-2027 (36% per la prima casa, 30% per le altre).32
- Esclusione Caldaie a Gas: È stata esclusa dall’Ecobonus la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a gas.32
- Schermature Solari: Rientrano nell’Ecobonus le spese per l’acquisto e posa in opera di schermature solari. Per il 2025, la detrazione è del 50% se l’intervento è sull’abitazione principale e del 36% per le seconde case. Il limite massimo di spesa detraibile è di 60.000 euro per unità immobiliare, con un costo massimo ammissibile di 276 euro al metro quadrato, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari. Sono escluse le tende decorative e, per le schermature non in combinazione con vetrate, quelle con orientamento Nord, Nord-Est o Nord-Ovest.19
- Sismabonus:
Per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico:
- Abitazione Principale: Detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025, su un tetto di spesa di 96.000 euro.32
- Altre Abitazioni: Detrazione del 36% per le spese del 2025, sempre su un tetto di 96.000 euro.32 Anche per il Sismabonus è previsto un calo delle aliquote per il 2026-2027 (36% prima casa, 30% altre).37
- Bonus Mobili ed Elettrodomestici:
Questa agevolazione è confermata per il 2025. Consiste in una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie 33, destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia agevolabili (iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni). Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 5.000 euro per il 2025.2 - Superbonus:
L’aliquota del Superbonus per le spese sostenute nel 2025 scende, in via generale, al 65%.32 Per le spese del 2024, l’aliquota di riferimento è il 70%.2
Per i condomini, la detrazione al 65% nel 2025 è ammessa solo a condizione che la CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus) sia stata presentata e, per gli interventi condominiali, la delibera assembleare di approvazione dei lavori sia stata adottata entro il 15 ottobre 2024.32
È confermata la possibilità di ripartire la detrazione Superbonus in 10 rate annuali.2
Eccezioni con aliquota maggiorata (110%) possono ancora applicarsi per tutto il 2025 per interventi effettuati da specifiche categorie di soggetti (es. ONLUS, OdV, APS che svolgono attività socio-sanitaria e assistenziale) su strutture sanitarie e in comuni dei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009.37 - Bonus Barriere Architettoniche:
È confermata la detrazione del 75% per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Tuttavia, l’agevolazione è stata limitata a specifici lavori quali l’installazione e la modifica di scale, rampe, e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.37 - Bonus Verde: Questa agevolazione, relativa alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, non è stata prorogata per il 2025 e quindi non è più fruibile.24
- Bonus Acqua Potabile: È disponibile un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il limite massimo di spesa su cui calcolare il credito è di 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare.20
Tabella 3.3.1: Riepilogo Principali Bonus Edilizi nel Modello 730/2025
Tipologia Bonus | Aliquota Abitazione Principale (2025) | Tetto Spesa Abitazione Principale (€) | Aliquota Altre Abitazioni (2025) | Tetto Spesa Altre Abitazioni (€) | Note Chiave |
Bonus Ristrutturazioni Edilizie | 50% | 96.000 | 36% | 96.000 | Escluse caldaie a combustibili fossili. Aliquote ridotte 2026-2027. |
Ecobonus (Riqualificazione Energ.) | 50% | Variabile | 36% | Variabile | Escluse caldaie a gas. Aliquote ridotte 2026-2027. Per schermature solari: max 60.000€, 276€/mq. |
Sismabonus | 50% | 96.000 | 36% | 96.000 | Aliquote ridotte 2026-2027. |
Bonus Mobili ed Elettrodomestici | 50% | 5.000 | 50% | 5.000 | Legato a ristrutturazione. Classe A forni, E lavatrici/lavastoviglie. |
Superbonus | 65% (generalmente) | Variabile | 65% (generalmente) | Variabile | Condizioni specifiche per condomini (CILAS/delibera entro 15/10/24). 110% per ETS/Onlus sanitarie e zone terremotate. Ripartizione in 10 anni. |
Bonus Barriere Architettoniche | 75% | Variabile | 75% | Variabile | Limitato a scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici. |
Bonus Verde | Non previsto | N/A | Non previsto | N/A | Non prorogato per il 2025. |
Bonus Acqua Potabile (Cred. Imp.) | 50% (credito d’imposta) | 1.000 | 50% (credito d’imposta) | 1.000 | Per sistemi di filtraggio acqua. |
La marcata differenziazione delle aliquote dei principali bonus edilizi a favore dell’abitazione principale 30 indica una chiara volontà politica di concentrare gli incentivi sulla casa di residenza, presumibilmente per ragioni di equità sociale e per stimolare interventi su immobili effettivamente vissuti. La progressiva riduzione delle aliquote del Superbonus 38 e la mancata proroga di alcuni bonus minori come il Bonus Verde 24 suggeriscono una strategia di contenimento della spesa pubblica legata agli incentivi edilizi, dopo anni di misure particolarmente generose. L’esclusione delle caldaie a combustibili fossili o a gas da alcuni bonus 30 è un segnale verso una maggiore attenzione alla transizione energetica, sebbene modesto. Di conseguenza, i contribuenti che intendono ristrutturare seconde case vedranno un beneficio fiscale ridotto, e il settore edilizio potrebbe dover adattare le proprie strategie a un quadro di incentivi meno generoso e più selettivo, tendente a rendere i bonus più mirati e fiscalmente sostenibili.
3.4. Spese per Familiari a Carico
Le detrazioni per familiari a carico sono state profondamente modificate dall’introduzione dell’Assegno Unico Universale (AUU) per i figli minori di 21 anni.
Definizione di Familiare a Carico:
Un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni, questo limite di reddito è elevato a 4.000 euro.20 I familiari che possono essere considerati a carico includono il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato), i figli (compresi i figli adottivi, affidati o naturali riconosciuti) e altri familiari (genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle), a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Detrazioni per Figli a Carico (Art. 12 TUIR):
Con l’istituzione dell’Assegno Unico, le tradizionali detrazioni IRPEF per figli a carico sono state quasi interamente assorbite per i figli di età inferiore ai 21 anni. Tuttavia, continuano a spettare le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni che siano ancora fiscalmente a carico. L’importo di queste detrazioni è calcolato in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico, attraverso formule piuttosto complesse che ne determinano la decrescenza all’aumentare del reddito.26
Tabella 3.4.1: Schema di Calcolo Indicativo Detrazioni per Figli a Carico di Età Pari o Superiore a 21 Anni (Modello 730/2025)
(Basato sulle formule indicate in 26)
Numero Figli a Carico (età ≥ 21 anni) | Formula di Calcolo della Detrazione Teorica per Ciascun Figlio (€) |
1 | 950×95.000(95.000−Reddito Complessivo) |
2 | 950×110.000(110.000−Reddito Complessivo) (per ciascun figlio) |
3 | 950×125.000(125.000−Reddito Complessivo) (per ciascun figlio) |
4 | 950×140.000(140.000−Reddito Complessivo) (per ciascun figlio) |
5 | 950×155.000(155.000−Reddito Complessivo) (per ciascun figlio) |
Oltre 5 | L’importo di 155.000 € è aumentato di 15.000 € per ogni figlio successivo al quinto (per ciascun figlio) |
Nota: La detrazione effettiva potrebbe essere nulla se il reddito complessivo supera il numeratore della frazione. Esistono maggiorazioni per figli con disabilità e per famiglie con più di tre figli.
Altre Spese Detraibili per Figli:
Oltre alle detrazioni specifiche per il carico familiare, diverse altre spese sostenute per i figli danno diritto a benefici fiscali, molte delle quali già trattate nella sezione sull’istruzione (asili nido, spese scolastiche, universitarie, DSA, conservatori). Si aggiungono:
- Attività Sportive per Ragazzi (età 5-18 anni – codice 16 nei righi E8-E10): È prevista una detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La spesa massima detraibile è di 210 euro per ciascun ragazzo, con una detrazione effettiva massima di 39,90 euro.20
- Abbonamento Trasporto Pubblico Locale, Regionale e Interregionale (codice 40 nei righi E8-E10): È detraibile il 19% delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per un importo massimo di spesa di 250 euro annui. La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.20
L’introduzione dell’Assegno Unico Universale ha rappresentato una svolta nel sistema di sostegno alle famiglie, spostando il principale strumento di supporto economico per i figli minori di 21 anni da un meccanismo di detrazione fiscale (che, per sua natura, avvantaggiava maggiormente i redditi più alti e capienti) a un trasferimento monetario diretto, più equo. La permanenza delle detrazioni IRPEF per i figli maggiorenni (di età pari o superiore a 21 anni) ancora a carico, sebbene con meccanismi di calcolo complessi e decrescenti all’aumentare del reddito, indica una volontà di continuare a fornire un supporto fiscale per coloro che sono ancora nel percorso formativo o non economicamente autosufficienti, ma in modo più mirato. Il sistema di sostegno alla famiglia è quindi diventato duale, richiedendo attenzione sia alle erogazioni dirette sia alle detrazioni fiscali residue.
3.5. Altre Detrazioni Rilevanti
Il panorama delle detrazioni fiscali include numerose altre voci di spesa che possono ridurre l’imposta lorda.
- Interessi Passivi su Mutui:
- Abitazione Principale (codice 7 nei righi da E8 a E10, o rigo E7): È detraibile il 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati per mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, su un importo massimo di 4.000 euro annui.20 Come già evidenziato, se il mutuo è stato stipulato entro il 31 dicembre 2024, questa detrazione è esclusa dai nuovi limiti reddituali dell’art. 16-ter TUIR.7
- Costruzione/Ristrutturazione Abitazione Principale (codici 10 e 46 nei righi da E8 a E10): Per mutui ipotecari contratti per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, la detrazione del 19% si applica su un importo massimo di interessi di 2.582 euro.21
- Mutui Agrari (codici 11 e 47 nei righi da E8 a E10): Anche gli interessi su prestiti o mutui agrari possono dare diritto a una detrazione del 19%.21
- Spese Funebri (codice 14 nei righi da E8 a E10): È prevista una detrazione del 19% sulle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dal vincolo di parentela, per un importo massimo di spesa di 1.550 euro per ciascun decesso.2
- Spese Veterinarie (codice 29 nei righi da E8 a E10): Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva sono detraibili al 19%. La detrazione si calcola sulla parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro e fino all’importo massimo di spesa di 550 euro.20
- Premi di Assicurazione:
- Vita, Infortuni, Rischio Non Autosufficienza (codici vari, es. 36, 38, 39 nei righi da E8 a E10): È detraibile il 19% dei premi versati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, o aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. I limiti massimi di premio detraibile variano (es. 530 euro, 750 euro o 1.291,14 euro) a seconda della tipologia di rischio assicurato e della data di stipula del contratto.21 Per i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024, i relativi premi sono esclusi dai nuovi limiti reddituali dell’art. 16-ter TUIR.7
- Eventi Calamitosi su Unità Immobiliari Abitative (codice 43 nei righi da E8 a E10): I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo danno diritto a una detrazione del 19%.21 Anche in questo caso, se il contratto è stato concluso entro il 31 dicembre 2024, i premi sono esclusi dai nuovi limiti reddituali.7
- Erogazioni Liberali (codici vari nei righi da E8 a E10, o righi specifici come E36): Numerose tipologie di erogazioni liberali a favore di enti non profit (ONLUS, APS, ETS), partiti politici, istituzioni religiose, società e associazioni sportive dilettantistiche, istituti scolastici, ecc., danno diritto a detrazioni o deduzioni, con percentuali e limiti di spesa variabili a seconda del beneficiario e della finalità dell’erogazione.21
- Canoni di Locazione (per specifiche categorie di inquilini – Righi da E71 a E72):
- Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con basso reddito: Spetta una detrazione di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, oppure di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro.24
- Inquilini con contratti a canone concordato: Le detrazioni sono elevate a 496 euro (reddito fino a 15.493,71 euro) o 248 euro (reddito tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro).24
- Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro: È prevista una detrazione di 991,60 euro (reddito fino a 15.493,71 euro) o 495,80 euro (reddito tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro) per i primi tre anni, a determinate condizioni di distanza e cambio regione.24
- Giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con contratto di locazione per l’abitazione principale: Spetta una detrazione pari al 20% del canone di locazione, fino a un massimo di detrazione di 2.000 euro (corrispondente a un canone annuo massimo di 10.000 euro). Questa agevolazione è concessa se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.20
- Compensi di Intermediazione Immobiliare (acquisto abitazione principale – codice 17 nei righi da E8 a E10): È detraibile il 19% dei compensi pagati agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, su un importo massimo di spesa di 1.000 euro.20
- Spese per Servizi di Interpretariato per Soggetti Sordi (codice 30 nei righi da E8 a E10): Le spese sostenute dai soggetti riconosciuti sordi (ai sensi della L. 381/1970) per i servizi di interpretariato sono detraibili al 19%.21
- Contributi Previdenziali e Assistenziali: Alcuni contributi versati su base volontaria, come quelli per il riscatto degli anni di laurea dei familiari fiscalmente a carico o i contributi versati a fondi di previdenza complementare (entro certi limiti), possono dare diritto a detrazioni o deduzioni.24
- Adozioni Internazionali: È prevista una deduzione dal reddito complessivo pari al 50% delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione internazionale.24
- Assegni di Mantenimento Corrisposti all’Ex Coniuge: L’intero importo degli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge, ad esclusione della quota per il mantenimento dei figli, è deducibile dal reddito complessivo.24
La decisione di escludere dai nuovi limiti di reddito gli interessi sui mutui per la prima casa e i premi per assicurazioni sulla vita o contro eventi calamitosi (se i relativi contratti sono stati stipulati entro il 31 dicembre 2024) 7 dimostra la volontà di non penalizzare impegni finanziari significativi, spesso di lungo termine, legati a bisogni primari. Parallelamente, il mantenimento di specifiche detrazioni per i canoni di locazione a favore di categorie come giovani, lavoratori trasferiti e bassi redditi, così come l’aumento della detrazione per lavoro dipendente 2, mira a fornire un sostegno mirato. Il legislatore sembra operare una selezione nelle agevolazioni, privilegiando quelle con una forte connotazione sociale o di tutela di impegni pregressi, mentre altre spese potrebbero essere maggiormente impattate dai nuovi tetti per i redditi più elevati.
4. Infografica Riepilogativa delle Detrazioni 730/2025
La complessità del sistema fiscale italiano, ulteriormente accentuata dalle recenti modifiche, rende spesso difficile per il contribuente avere una visione chiara e immediata delle opportunità di detrazione. La richiesta di strumenti di sintesi visiva è quindi comprensibile e giustificata. Sebbene un’infografica grafica dettagliata e ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per tutte le detrazioni del 2025 non sia univocamente identificabile nelle fonti analizzate (pur essendoci riferimenti a infografiche specifiche per i figli 26 o per i limiti reddituali 5), è possibile costruire una tabella riassuntiva che funga da guida rapida alle principali agevolazioni. Diverse fonti specializzate, infatti, ricorrono a tabelle e schemi per semplificare la comprensione.11
La seguente tabella riassume alcune delle detrazioni più comuni e significative per il Modello 730/2025, indicando aliquote, limiti e codici di riferimento (ove disponibili e generalizzabili). Si rammenta che per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, molte di queste detrazioni (ad eccezione di quelle esplicitamente escluse, come le spese sanitarie) sono soggette al meccanismo di capping illustrato nella Sezione 2.
Tabella 4.1: Riepilogo Indicativo – Principali Detrazioni Modello 730/2025
Tipo di Spesa | Aliquota Detrazione (%) | Limite Massimo di Spesa Detraibile (€) / Franchigia (€) | Codice Rigo Tipo (Quadro E) | Note Chiave |
Spese Sanitarie (generali) | 19% | Parte eccedente franchigia di 129,11 € | E1 (col. 2) | Escluse da art.16-ter. Rateizzabile se >15.493,71€. |
Spese Sanitarie per Patologie Esenti | 19% | Parte eccedente franchigia di 129,11 € (limite 6.197,48€ per familiari non a carico) | E1 (col. 1) | Escluse da art.16-ter. Eventuale eccedenza trasferibile. |
Spese Sanitarie per Disabili (mezzi e sussidi) | 19% | Intero importo (senza franchigia) | E3 | Escluse da art.16-ter. |
Mantenimento Cani Guida | Detrazione forfetaria | 1.100 € | E5 (o E8-E10 cod.6) | Per non vedenti. Aumento da 1.000€. |
Spese Istruzione (Scuole Infanzia-Superiori) | 19% | Max 1.000 € per alunno/studente | E8-E10 (cod. 12) | Aumento da 800€. Include mensa, gite. |
Spese Universitarie (Statali) | 19% | Intero importo | E8-E10 (cod. 13) | |
Spese Universitarie (Non Statali) | 19% | Limite max stabilito dal MIUR per area/facoltà | E8-E10 (cod. 13) | |
Affitto Studenti Universitari Fuori Sede | 19% | Max 2.633 € di canone | E8-E10 (cod. 18) | |
Asili Nido | 19% | Max 632 € per figlio | E8-E10 (cod. 33) | Non cumulabile con Bonus Nido INPS. |
Attività Sportive Ragazzi (5-18 anni) | 19% | Max 210 € per figlio | E8-E10 (cod. 16) | |
Abbonamento Trasporto Pubblico | 19% | Max 250 € (anche per familiari a carico) | E8-E10 (cod. 40) | |
Interessi Passivi Mutuo Abitazione Principale | 19% | Max 4.000 € di interessi | E7 (o E8-E10 cod.7) | Esclusa da art.16-ter se mutuo stipulato entro 31/12/2024. |
Bonus Ristrutturazioni (Abitazione Principale) | 50% | Max 96.000 € di spesa | E41-E43 | Ripartizione in 10 anni. |
Bonus Ristrutturazioni (Altre Abitazioni) | 36% | Max 96.000 € di spesa | E41-E43 | Ripartizione in 10 anni. |
Ecobonus (Abitazione Principale) | 50% | Tetto variabile per intervento | E61-E62 | Ripartizione in 10 anni. |
Ecobonus (Altre Abitazioni) | 36% | Tetto variabile per intervento | E61-E62 | Ripartizione in 10 anni. |
Bonus Mobili | 50% | Max 5.000 € di spesa | E57-E58 | Legato a ristrutturazione. Ripartizione in 10 anni. |
Spese Funebri | 19% | Max 1.550 € per decesso | E8-E10 (cod. 14) | |
Spese Veterinarie | 19% | Spesa tra 129,11 € e 550 € | E8-E10 (cod. 29) | |
Premi Assicurazione Vita/Infortuni/Non Autosuff. | 19% | Limiti variabili (es. 530€, 1.291,14€) | E8-E10 (cod. 36,38,39) | Esclusa da art.16-ter se contratto entro 31/12/2024. |
Premi Assicurazione Eventi Calamitosi (Abitaz.) | 19% | Variabile | E8-E10 (cod. 43) | Esclusa da art.16-ter se contratto entro 31/12/2024. |
Erogazioni Liberali a ONLUS/APS/ETS | 26%/30%/35% o deduzione | Limiti variabili (es. 30.000€ o 10% reddito) | E8-E10 (cod.61,71,76) / RP | A seconda del tipo di ente e norma. |
Questa tabella ha scopo puramente indicativo e non sostituisce la consultazione delle istruzioni ministeriali e della normativa vigente. I codici rigo possono variare.
L’utilizzo di una tabella riassuntiva come quella proposta può fungere da “infografica testuale”, offrendo una visione d’insieme rapida e facilmente consultabile, facilitando il confronto tra diverse tipologie di spesa e i relativi benefici fiscali. Ciò risponde a una necessità concreta del contribuente di orientarsi in un panorama normativo complesso.
5. Adempimenti, Documentazione e Presentazione
Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali nel Modello 730/2025, è indispensabile rispettare una serie di adempimenti formali e sostanziali, con particolare riguardo alla tracciabilità dei pagamenti e alla conservazione della documentazione.
Pagamenti Tracciabili
Una regola ormai consolidata stabilisce che, per la maggior parte degli oneri detraibili, la spesa deve essere sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili.24 Questo significa che il pagamento deve avvenire tramite versamento bancario o postale, oppure utilizzando carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari, o altri strumenti che consentano la tracciabilità dell’operazione (es. MAV, PagoPA).
Fanno eccezione a questa regola generale le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, per le quali è ancora ammesso il pagamento in contanti.24
La prova dell’utilizzo del pagamento tracciabile può essere fornita mediante l’esibizione della ricevuta del Bancomat, dell’estratto conto della carta di credito/debito, della copia del bollettino postale o del MAV, o della ricevuta del pagamento elettronico. In alternativa, l’utilizzo del mezzo tracciabile può essere attestato tramite un’annotazione specifica sulla fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme.24 L’onere della prova e la digitalizzazione dei pagamenti sono misure anti-evasione che richiedono al contribuente una maggiore attenzione. Se da un lato la digitalizzazione facilita la tracciabilità per l’Amministrazione Finanziaria, dall’altro impone una scrupolosa gestione dei giustificativi di spesa.
Documenti da Conservare
È fondamentale conservare con cura tutta la documentazione fiscale attestante le spese sostenute, per un periodo che di norma si estende fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ad esempio, per il 730/2025 relativo al 2024, i documenti vanno conservati almeno fino al 31 dicembre 2030). In caso di accertamenti, tale termine può prolungarsi.12
La documentazione include:
- Per le spese sanitarie: fatture, ricevute fiscali, scontrini “parlanti” per i farmaci (con natura, quantità, codice AIC e codice fiscale dell’acquirente), documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici.4
- Per le spese di istruzione: ricevute dei bollettini di pagamento delle tasse scolastiche/universitarie, attestazioni di pagamento per la mensa, ricevute dei contributi volontari, contratti di locazione per studenti fuori sede e relative ricevute di pagamento.12
- Per i bonus casa: fatture relative alle spese sostenute, bonifici bancari o postali “parlanti” (con causale specifica, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia (CILA, SCIA, permesso di costruire), comunicazioni all’ENEA (per Ecobonus e Bonus Mobili), attestazioni di prestazione energetica (APE) ove richieste, delibere condominiali, tabelle millesimali di ripartizione delle spese, ecc..18 La responsabilità della conservazione, anche in caso di dematerializzazione, rimane in capo al contribuente.
Modalità di Presentazione
Il Modello 730/2025 può essere presentato secondo diverse modalità:
- Modello 730 Precompilato: L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, a partire dal 30 aprile 2025, una dichiarazione dei redditi già compilata con i dati in suo possesso.1 L’accesso avviene tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il contribuente può:
- Accettare la dichiarazione precompilata senza apportare modifiche.
- Modificare o integrare i dati presenti, ad esempio inserendo ulteriori oneri detraibili non precaricati. L’Agenzia ha introdotto una modalità di visualizzazione e compilazione “semplificata”, che utilizza termini di uso comune (es. “casa” per i dati sull’abitazione, “famiglia” per le informazioni su coniuge e figli) per guidare l’utente.1 Presentare il 730 precompilato accettato senza modifiche, o con modifiche effettuate tramite un CAF o un professionista abilitato, comporta vantaggi in termini di controlli documentali da parte dell’Agenzia.
- Modello 730 Ordinario: In alternativa al precompilato, il contribuente può presentare un Modello 730 ordinario, compilato autonomamente oppure con l’assistenza del proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o di un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro).15
La presentazione può avvenire direttamente all’Agenzia delle Entrate (nel caso del precompilato online) oppure tramite gli intermediari sopra citati.16
6. Conclusioni e Raccomandazioni Pratiche
La dichiarazione dei redditi Modello 730/2025 si presenta come un adempimento complesso, caratterizzato da importanti novità normative, in particolare per quanto riguarda il riordino delle detrazioni fiscali. Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e chiarite dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 29 maggio 2025, mirano a una maggiore selettività delle agevolazioni, con un occhio di riguardo alla capacità contributiva e alla composizione del nucleo familiare.
I punti chiave da tenere a mente includono:
- L’introduzione dell’articolo 16-ter del TUIR, che stabilisce nuovi limiti massimi di spesa detraibile per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, modulati da coefficienti familiari.
- L’esclusione di alcune categorie di spese (sanitarie, interessi su mutui prima casa e premi assicurativi stipulati entro il 31/12/2024, rate di bonus edilizi pregressi) da tali limiti.
- La rimodulazione di numerosi bonus edilizi, con aliquote differenziate tra abitazione principale e altre abitazioni, e una generale tendenza alla riduzione dei benefici rispetto agli anni passati.
- L’aumento di specifiche detrazioni, come quella per le spese scolastiche (fino a 1.000 euro per figlio) e quella per il mantenimento dei cani guida (a 1.100 euro).
- L’incremento della detrazione per lavoro dipendente a 1.955 euro.
- La franchigia di 260 euro sulle detrazioni al 19% per redditi superiori a 50.000 euro (escluse spese sanitarie).
Per una corretta compilazione del Modello 730/2025 e per massimizzare il beneficio fiscale nel rispetto della normativa, si raccomanda ai contribuenti di:
- Verificare attentamente la propria fascia di reddito complessivo (al netto del reddito dell’abitazione principale e pertinenze) per comprendere l’eventuale applicabilità dei nuovi limiti di spesa detraibile previsti dall’art. 16-ter TUIR.
- Prestare massima attenzione alla distinzione tra abitazione principale e altre abitazioni ai fini della fruizione dei bonus edilizi, data la significativa differenza nelle aliquote applicabili.
- Raccogliere e conservare scrupolosamente tutta la documentazione attestante le spese sostenute (fatture, ricevute, scontrini parlanti, bonifici tracciabili, attestazioni, ecc.) per almeno cinque anni.
- Utilizzare sistemi di pagamento tracciabili per tutte le spese per le quali è richiesto dalla normativa ai fini della detraibilità.
- Valutare attentamente i dati presenti nel Modello 730 precompilato, verificandone la correttezza e completezza, e procedere con le necessarie integrazioni o modifiche.
- In caso di superamento del plafond di spesa detraibile (per i redditi elevati), scegliere strategicamente quali oneri portare in detrazione, privilegiando quelli con aliquote maggiori o che offrono il beneficio più elevato.
- Considerata la crescente complessità normativa, soprattutto per situazioni non elementari (presenza di diverse tipologie di reddito, numerosi oneri detraibili, applicazione dei nuovi limiti), non esitare a rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato per ricevere assistenza qualificata.
L’evoluzione del sistema fiscale italiano sembra muoversi verso una maggiore selettività delle agevolazioni, con un tentativo di bilanciare le esigenze di gettito con obiettivi di equità sociale e sostegno a specifiche categorie o comportamenti virtuosi. Questo, tuttavia, comporta un inevitabile aumento della complessità per i contribuenti. Le riforme del 2025, in particolare il meccanismo di capping delle detrazioni e la differenziazione dei bonus edilizi, rendono la consulenza fiscale qualificata un supporto sempre più cruciale per navigare correttamente il sistema e ottimizzare il proprio carico fiscale nel pieno rispetto della legge.