Pignoramento presso terzi: stipendio, beni, come riprendere i soldi

Il pignoramento presso terzi è un atto che è attivato da colui (creditore) che aspetta la restituzione di una somma di denaro che ha prestato, ed è in possesso di una scrittura privata autenticata, oppure attende la esecuzione di un contratto, o di una sentenza del giudice, oggi cerchiamo di capire bene cosa dice la legge e come si svolge un pignoramento presso terzi per riavere soldi che dobbiamo avere indietro.
Il pignoramento che possiamo fare, è indirizzato a beni che non si trovano in possesso del debitore: in genere si tratta di somme di denaro che soggetti terzi devono versare a costui (il datore di lavoro, la banca, l’ente di previdenza, l’inquilino); costoro assumono nell’ambito del procedimento la veste di “debitore del debitore” e, in pratica, ricevono l’ordine di versare quanto da loro dovuto, direttamente a colui che ha azionato il pignoramento verso terzi.

La fasi della procedura di pignoramento presso terzi 

Il procedimento in questione, inizia con la comunicazione dell’atto al terzo e al debitore con l’ordine perentorio di evitare tutti gli atti che possano sottrarre al pignoramento i beni e i crediti interessati da esso.

Nel documento devono essere indicati l’indicazione, anche generica, delle cose e delle somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indicazione dell’indirizzo p.e.c. del creditore procedente.

Nel pignoramento nei confronti di terzi, c’è l’ordine al debitore di comparire dinanzi al giudice competente nei rispetto dei termini di legge, e l’invito al terzo obbligato nei suoi confronti di presentare, entro dieci giorni, al creditore una dichiarazione sulle caratteristiche della sua obbligazione e l’indicazione di eventuali procedimenti giudiziari azionati nei suoi confronti.

In assenza di questo documento sono considerate esatte le indicazioni sull’argomento contenute nell’atto del creditore;  nel caso in cui la dichiarazione è presentata ed è contestato il suo contenuto il giudice può ordinare gli accertamenti necessari sentendo tutte le parti interessate.

Gli obblighi del terzo nel caso di pignoramento presso di sé

Pignoramento presso terzi: stipendio, beni, come riprendere i soldiIl terzo obbligato nei confronti del debitore, dal momento in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, deve seguire gli obblighi di legge nella custodia delle cose o le somme dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà.

Una volta eseguita la notifica al terzo, l’ufficiale giudiziario consegna l’originale dell’atto al creditore, e questi  deve depositare presso il tribunale compEtente l’iscrizione a ruolo con copie conformi  dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna, pena perdita di efficacia del pignoramento.

Il terzo ha un unica strada per contestare l’ordine del giudice, quella dell’opposizione agli atti dell’esecuzione ,a meno che non riesca di provare di non aver avuto conoscenza della notifica del pignoramento, a causa di un difetto di irregolarità della stessa.

Nel caso di pignoramento presso terzi del conto corrente bancario, la notifica può essere fatta presso la filiale della banca perché il relativo dirigente ha la rappresentanza dell’istituto di credito e quindi legittimato a riceverla.

 

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Quanti soldi posso riavere con il pignoramento verso terzi, cosa non si può pignorare:

Non possono essere oggetto della procedura di pignoramento verso terzi le somme che una persona, in stato di bisogno economico riceve in base alla legge; le uniche eccezioni a questo principio sono le somme che hanno per oggetto le cause di alimenti.

Sono impignorabili i crediti aventi come oggetto i sussidi erogate a  persone comprese nell’elenco dei poveri o dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati derivanti da un rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento), possono essere pignorate per crediti alimentari solo entro i limiti autorizzati dal  presidente del tribunale, mentre i debiti legati a tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e per ogni altro credito possono essere pignorate nella misura di un quinto.

Ci sono bèni che non possono essere pignorati e che servono alla sussistenza del debitore

L’ammontare di quanto ricevuto a titolo di pensione e indennità simili di indennità  possono essere pignorate solo per un valore uguale all’ammontare massimo dell’assegno sociale, aumentato della metà, mentre la parte eccedente è pignorabile nelle misure previste per stipendio e salario e per le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.

Quando tutte le somme legate a rapporti di lavoro o ricevuti a titolo di pensione o rapporti equivalenti sono indirizzate ad un conto bancario o postale intestato al debitore è necessario distinguere due casi: se l’accredito di esse è precedente al pignoramento le indennità possono essere pignorate per un ammontare pari a tre volte la misura dell’assegno sociale, se invece esso è  contestuale o successivo al pignoramento, si possono pignorare solo nella misura autorizzata dal giudice e, comunque, mai oltre il quinto del loro ammontare..

Nel caso in cui si dovessero superare tutti i limiti di cui si è parlato nei paragrafi precedenti il pignoramento è inefficace per la parte eccedente.

Che succede al pignoramento presso terzi se il debitore vuol pagare il proprio debito

Nel caso in cui il debitore ha intenzione di pagare il suo debito, deve versare all’ Ufficiale Giudiziario l’importo dovuto con l’aggiunta delle spese (interessi, spese di esecuzione).

Per arrivare all’ordinanza che liberi i beni pignorati, il debitore deve innanzitutto: presentare al giudice la dichiarazione di volontà al pagamento della somma a lui iscritta e depositare presso la cancelleria l’istanza di conversione e almeno 1/5 della somma a lui iscritta a debito.

Per far fronte al pignoramento, il debitore può rateizzare l’importo del debito

In alternativa il debitore può chiedere la rateizzazione del debito nel caso in cui il pignoramento dei beni immobili.

Nel caso in cui essa fosse concessa il debitore deve restituire l’intero debito aumentato degli interessi di mora, in rate mensili e per un tempo non superiore a 36 mesi.

Se il debitore salta il pagamento di una rata, o tarda il pagamento di oltre due settimane, le somme versate sono considerate una parte dei beni oggetto di pignoramento, i quali vengono venduti all’incanto, se il creditore ne fa richiesta.

Pignoramento presso terzi: opposizione

Per opporsi all’atto di pignoramento il termine è di 60 giorni ed è necessario pagare il contributo unificato, ossia, il contributo che i contribuenti devono versare nelle cause civili per ricorrere in giudizio.

La parte che nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato pignoramento presso terzi:

Fonte: articolo 492 c.p.c.

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