Equitalia: cosa fare in caso di avviso di accertamento e cartella di pagamento

Equitalia: che diritti ho se arriva un  avviso di accertamento e cartelle di pagamento, tenuto conto che i controlli su alcuni anni di imposta vengono prescritti entro il 31 dicembre 2016 e che quindi arriveranno entro la fine di questo anno?

In base all’articolo 43 del Dpr 600/73 (valido per le imposte dirette) ed in base all’articolo 57 del Dpr 633/72, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (il termine è incrementato di un anno qualora la dichiarazione sia stata omessa).
Pertanto entro la fine dell’anno devono essere notificati gli accertamenti ai fini Irpef, Ires, Irap e Iva inerenti l’anno di imposta 2010 (nel caso in cui si abbia omessa dichiarazione l’annualità in scadenza è il 2009, e pertanto occorre considerare i modelli Unico, Irap e Iva del 2010).

 

Equitalia: cosa fare in caso di avviso di accertamento e cartella di pagamento

Come devo comportarmi in caso di arrivo di cartella di pagamento o avviso di accertamento da parte di Equitalia?

Tali termini vengono modificati qualora vi siano delle violazioni tributarie (reati previsti dal D. Lgs n. 74/2000).
In tal caso i termini sono raddoppiati in base al periodo di imposta in cui il reato è stato commesso e qualora la denuncia venga trasmessa all’autorità giudiziaria entro i termini di decadenza.
Tale regola generale deve però anche tener conto di un limite per il quale sono nulli gli avvisi emanati prima dei 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione (Pvc).
L’articolo 7, comma 2 dello Statuto del contribuente stabilisce infatti che, nel corretto rapporto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, l’avviso di accertamento non possa essere emesso in anticipo rispetto al alla scadenza dei termini fissati per la presentazione di osservazioni da parte del contribuente.
Il corretto rapporto tra contribuente e amministrazione, fissato dalla legge n. 212/00, è derogato solo nel caso in cui l’emanazione anticipata dell’avviso è effettuata sulla base della sussistenza di una particolare e motivata urgenza (motivazione che non può identificarsi con la scadenza dei termini decadenziali dell’accertamento).

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