Il regime forfettario per Partita IVA è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2015, con lo scopo di apportare alcune semplificazioni fiscali e contabili. La sua aliquota fissa è al 15% e al 5% per le startup su ricavi e compensi fino a 65.000 euro annuali. Dedicato a soggetti individuali, sono previsti diversi casi d’esclusione.
Oggetto di alcuni interventi normativi e riformato nel 2016 e 2020, il regime forfettario è confermato anche per il 2022 con una disciplina analoga, ma oltre alle conferme delle regole d’accesso e d’esclusione potrebbero arrivare alcune novità. Cosa prevede la Legge di Bilancio 2021 sul regime forfettario?
Cos’è il regime forfettario e qual è la tassazione?
Per regime forfettario, si intende uno dei regimi fiscali sostitutivi dell’IRPEF con l’obiettivo di semplificare fiscalità e piano contabile. Introdotto dall’art. 1, comma 54 della Legge di Stabilità 2015 (D.L.190/2014), è stato oggetto di numerose discussioni e interventi normativi, venendo riformato da:
- Legge Stabilità 2016 (D.L. 208/2015)
- Legge Bilancio 2020 (D.L. 190/2019)
Sin dalla sua presentazione, i suoi destinatari sono Partite IVA individuali:
- Liberi professionisti, iscritti a ordini o meno
- Ditte individuali
Il requisito principale è il limite massimo di ricavi e compensi di 65.000 euro annuali, per i quali si beneficia di un’aliquota agevolata al:
- 15% per Partite IVA
- 5% per startup
Qualora si svolgano più attività con Partite IVA corrispondenti a diversi codici ATECO, si considera la somma complessiva di ricavi e compensi delle suddette attività.
Altri requisiti riguardano:
- Spese d’importo complessivo non superiore ai 20.000 euro/anno lordi per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori anche a progetto, incluse quelle per utili ad associati per sole attività lavorative e prestazioni in imprese familiari
- Redditi da lavoro dipendente o assimilati non superiori ai 30.000 euro/anno lordi, escluso personale licenziato o dimesso volontariamente
Non sono invece previsti limiti di spesa per beni strumentali.
Per il regime forfettario per startup, i requisiti sono invece:
- Non aver esercitato attività artistiche, professionali o d’impresa, anche in forma associata o familiare, nei tre anni precedenti all’avvio dell’attività
- Non essere una prosecuzione di attività precedentemente svolte come lavoro dipendente o autonomo, eccetto periodi di pratica obbligatoria per l’accesso alla professione
- Non superare ricavi o compensi di 65.000 euro/anno lordi nel periodo d’imposta precedente se si prosegue l’attività svolta da altri soggetti
Non possono accedere a nessuna delle due tipologie di regime forfettario:
- Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali o forfettari di determinazione reddito
- Detentori di quote in società di persone o di capitali, anche esercenti d’impresa
- Detentori di quote in s.r.l. o associazioni che ne permettano il controllo
- Possessori di Partita IVA per stessa tipologia d’attività negli ultimi due anni
- Persone fisiche che esercitano o hanno esercitato attività nei confronti di datori di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta
- Soggetti che s’avvalgono della cessione di fabbricati, porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi in via esclusiva o prevalente
- Non-residenti, eccetto residenti in stati UE o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo
- Chiunque non rispetti i requisiti di ricavi, compensi e spese
Rispettando le condizioni necessarie, il regime forfettario 15% per Partite IVA non ha limiti di tempo, proseguendo per la durata dell’attività, mentre l’agevolazione 5% per startup ha durata 5 anni, dopo i quali si torna a tassazione 15%. Ai sensi della Legge di Bilancio 2020, anche le Partite IVA forfettarie hanno obbligo di scontrino elettronico.
Cosa prevede la Legge di Bilancio per il regime forfettario 2022?
In vista dell’approvazione del d.d.l. Bilancio, che introdurrà diverse novità con gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio del Senato, non sono previsti cambiamenti sostanziali sul regime forfettario 2022 sulle Partite IVA. Sebbene non vi sono modifiche a requisiti e cause d’esclusione, importanti novità riguarderanno:
- Uscita ritardata, con regime forfettario che continuerà ad essere applicato nei due periodi d’imposta successivi a quello in cui si perdono i requisiti (o passati i 5 anni dall’avvio di startup), al 20% per Partite IVA e 10% per startup, con unica condizione di incrementare il volume d’affari del +10%/anno, favorendo un graduale ritorno al regime ordinario
- Fatturazione elettronica, con proroga dell’obbligo dal 31 dicembre 2024 in deroga a quanto stabilito dagli artt. 218 e 232 della direttiva IVA 2006/112/CE, che in caso di mancata accettazione avrebbe portato anche le Partite IVA forfettarie ad assolverlo dal 1 gennaio 2022 (attualmente è obbligatoria solo verso la pubblica amministrazione)
In vista di relazione finale e approvazione definitiva, che arriveranno entro fine dicembre 2021, risultano solo queste le sostanziali differenze per il regime 2022 rispetto all’anno precedente.
Tassazione regime forfettario: converrà ancora nel 2022?
Concludendo quest’esame, si può facilmente comprendere che il regime forfettario 2022 non presenta notevoli modifiche rispetto alla riforma 2020: se l’obbligo di fatturazione elettronica B2B entrerà in vigore solo dal 31/12/2024, con proroga richiesta a Bruxelles dal Governo Draghi, l’uscita ritardata può permettere di fruire ancora di agevolazioni minori per altri due periodi d’imposta qualora non sussistano più le condizioni, senza subire però il cosiddetto effetto scalone verso il regime ordinario, che prevede aliquote IRPEF al:
- 23% fino a 15.000 euro
- 27% tra 15.001 e 28.000 euro
- 38% tra 28.001 e 55.000 euro
- 41% tra 55.001 e 75.000 euro
- 43% oltre i 75.000 euro
A conti fatti, sebbene la Legge di Bilancio non sia ancora stata approvata in via definitiva, il regime forfettario è ancora assolutamente conveniente per liberi professionisti, ditte individuali e startup che non superino i 65.000 euro/anno, purchè soddisfino i requisiti, ma sono purtroppo tante le categorie che non possono aderirvi, tra cui partecipanti in società di persone, s.r.l. o associazioni.
Da ricordare infine anche la cessione del credito d’imposta per Partite IVA forfettarie, che grazie al Decreto Antifrode, che estende l’obbligo di visto di conformità e asseverazione prezzi per bonus edilizi, permette di avere detrazioni fiscali con sconti sui lavori di ristrutturazione, anche per Superbonus 110%.
Novità del regime forfettario dell’anno precedente
Novità in vista per il regime forfettario dedicato ai professionisti, con la Legge di Bilancio 2020 approvata lunedi 23 dicembre 2019. Tale manovra, in modifica dell’art.1 del d.l. 190/2014, pone nuove restrizioni per poter godere della tassazione agevolata al 15%, mantenendo però il limite massimo di 65,000 euro annuali.
Abolita invece la flat tax al 20% per partite IVA fino a 100,000 euro.Inoltre, per i forfettari diverrà facoltativa la fatturazione elettronica, mentre sarà obbligatorio lo scontrino elettronico anche qualora si sia nel regime dei minimi. Importanti novità quelle del regime forfettario per questo anno, è per questo che occorre capire al meglio il nuovo funzionamento, le restrizioni ed eventuali opportunità.
Regime forfettario tassazione
E’ stata approvata nella notte tra 23 e 24 dicembre 2019 la Legge di Bilancio 2020, una manovra finanziaria dal valore di 32 miliardi di euro, già approvata in primo luogo nell’ottobre 2019 assieme al Decreto Fiscale 2020.
Tale manovra, chiamata anche Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, comporta la modifica dell’art.1 del d.l. 190/2014 in merito ai regimi fiscali agevolati stabilendo nuove disposizioni per le partite IVA. Queste ultime, già entrate ufficialmente in vigore il 1 gennaio 2020, vedranno alcune restrizioni per la disciplina forfettaria dell’anno precedente.
Per il regime forfettario che manterrà lo stesso tetto massimo di 65,000 euro annuali, vengono introdotti 2 nuovi limiti alla flat tax al 15% a cui i liberi professionisti con partita IVA hanno accesso:
- Margine massimo di 20,000 euro di spese sostenute nell’anno precedente per personale e collaboratori esterni
- Margine massimo di 30,000 euro percepiti nell’anno precedente da lavoro dipendente, entrate suppellettili o pensioni esclusa cessazione del lavoro
Una volta soddisfatti questi requisiti sarà possibile accedere ad un’imposta sostitutiva al 15% per l’anno successivo: il regime forfettario entra in vigore l’anno successivo all’adempimento dei requisiti previsti dalla legge, contrapponendosi al regime ordinario con cui la partita IVA è soggetta a:
- Irpef
- Irap
- Addizionali regionali e comunali
L’aliquota viene invece ridotta ulteriormente al 5% per i primi 5 anni d’attività dei professionisti che soddisfino i requisiti della disciplina forfettaria.Viene invece abolita la tassazione agevolata al 20% per le partite IVA con somme dai 65,001 ai 100,000 euro, che tornano di conseguenza al regime ordinario.
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Quali sono i requisiti del regime forfettario per l’anno precedente?
Primo requisito fondamentale per accedere al regime forfettario 2021 è aver avuto ricavi non superiori ai 65,000 euro durante l’anno precedente. Il limite di guadagno del libero professionista o titolare d’azienda deve essere però rapportato ai giorni d’apertura della Partita IVA: il margine sarà direttamente proporzionale al tempo d’apertura.
La disciplina forfettaria cessa la sua applicazione qualora i ricavi superino i 100,000 euro annuali. Nel caso in cui, invece, si superino i 65,000 euro nel corso dell’anno, il regime forfettario continuerà ad essere applicato fino alla fine di tale anno, ma non sarà più disponibile per quello successivo.
Il titolare d’azienda/libero professionista può però avvalersi del regime forfettario anche in fase di apertura della Partita IVA, poiché gli basterà specificare l’obbligo di non superare ricavi di 65,000 euro annuali nella dichiarazione d’inizio attività, da svolgere compilando il modello AA9/12 dell’Agenzia delle Entrate.
Per usufruire dell’imposta agevolata al 5% per i primi 5 anni è invece necessario soddisfare le seguenti disposizioni:
- Non aver esercitato altra attività professionale/imprenditoriale nei 3 anni precedenti all’apertura della Partita IVA
- Non avviare un’attività continuativa di una precedentemente svolta, eccetto il caso in cui quella precedente faccia parte di un percorso pratico/formativo d’abilitazione all’esercizio
- Non superare i 65,000 euro di ricavi in caso di attività rilevata da precedente proprietario
Infine, i forfettari sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, che diverrà facoltativa, ma si avrà diritto ad un trattamento premiale qualora venga utilizzata, riducendo l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate da 5 a 4 anni. Sarà invece obbligatorio lo scontrino elettronico anche in caso di regime dei minimi.
Altre esenzioni rispetto al regime ordinario sono:
- Applicazione IVA nelle fatture emesse, inserendovi la dicitura ‘Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.‘; viene sostituita da una marca da bollo di 2,00 euro per importi superiori ai 77,47 euro
- Applicazione ritenuta d’acconto, inserendovi la dicitura ‘Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.‘
- Registrazione fatture e corrispettivi
- Applicazione ISA (indici sintetici affidabilità fiscale)
- Compilazione Esterometro per transazioni in paesi UE
Tuttavia, per transazioni verso la pubblica amministrazione restano gli obblighi di registrare corrispettivi ed emettere fattura elettronica.
Quali sono i contributi del regime forfettario?
Oltre all’imposta sostitutiva, il costo del regime forfettario è costituito anche dai contributi previdenziali, che variano in funzione della propria categoria d’appartenenza e all’iscrizione a enti come:
- Gestione artigiani e commercianti INPS, con obbligo di contributi fissi dal valore di 3,818 euro annuali per gli artigiani e di 3,832 euro annuali per i commercianti; è possibile richiedere con apposita domanda all’INPS una riduzione contributiva del 35%
- Gestione Separata INPS, che non prevede contributi fissi ma variabili in percentuale al reddito lordo percepito annualmente
- Cassa previdenziale specifica, in funzione della propria categoria professionale, ognuna di esse prevede regole contributive differenti
Cos’è il coefficiente di redditività?
A differenza del regime ordinario, in cui il reddito imponibile si calcola sottraendo i costi sostenuti dai ricavi, col regime forfettario questo si calcola in base a coefficienti di redditività applicati ai ricavi, che variano in base all’attività svolta.
Alcuni esempi di coefficiente di redditività sono:
- Consulenza finanziaria/assicurativa/legale, redditività 78%
- Sanità e medicina, redditività 78%
- Servizi per persona/aziende/turismo, redditività 67%
- Informatica e produzione audio/video, redditività 67%
- Agenti di commercio, redditività dal 62% al 40%
- Vendita al dettaglio, redditività dal 54% al 40%
In questo regime le spese forfettarie saranno rappresentate dalla percentuale restante dal coefficiente di redditività (ad esempio, nel caso di un avvocato civilista, il cui coefficiente è 78%, le spese forfettarie saranno del 22% del suo ricavo).
Esempio di calcolo imposta sostitutiva
Il calcolo dell’imposta sostitutiva in regime forfettario può variare in base al coefficiente di redditività del titolare di Partita IVA, di conseguenza in funzione della sua categoria professionale.
Prendendo come esempio un consulente assicurativo che, con ricavi annuali dal valore di 40,000 euro, potrà usufruire di un’aliquota agevolata al 15% o al 5% per i primi 5 anni, il calcolo di tale imposta si potrà svolgere nel seguente modo:
- Ricavi: 40,000 euro
- Coefficiente redditività: 78%
- Reddito imponibile: 40,000 x 78% = 31,200 euro
- Imposta sostitutiva: 31,200 x 15% = 4,680 euro
- Imposta sostitutiva ridotta: 31,200 x 5% = 1,560 euro
Nel primo caso, il consulente assicurativo dovrà allo stato 4,680 euro d’imposta sostitutiva, mentre nel secondo l’importo sarà ridotto a 1,560 euro.
Chi è escluso dal regime forfettario peer l’anno precedente?
Non possono avvalersi della disciplina forfettaria persone fisiche che:
- Già usufruiscono di regimi speciali ai fini dell’IVA
- Non sono residenti in Italia o paesi UE
- Effettuano operazioni di cessione immobili/pertinenze/mezzi aziendali
- Partecipano a società di persone, s.r.l. o associazioni
- Esercitano attività prevalentemente verso datori di lavoro
Secondo invece la circolare 10/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate, vi sono escluse anche alcune attività professionali come:
- Agricoltura, pesca e attività connesse
- Agriturismo
- Vendita sali e tabacchi
- Editoria
- Gestione telefonia pubblica
- Gestione e rivendita giochi e intrattenimento
- Rivendita titoli viaggio
- Agenzie viaggi e turismo
- Vendite porta a porta
- Rivendita beni usati (privati o agenzie)
Conclusioni
Le modifiche al regime forfettario apportate dalla Legge di Bilancio 2020 sono, secondo le intenzioni del Governo Conte, mirate a 3 obiettivi prioritari:
- Ridurre la pressione fiscale sulle Partite IVA a minore fatturazione
- Snellire le pratiche tributarie
- Contrastare l’evasione fiscale
A conti fatti, l’intenzione principale dell’esecutivo è quella di riequilibrare la tassazione tra Partite IVA a minore e maggiore fatturazione, alleggerendo gli oneri fiscali sulle prime e abolendo gli sgravi sulle seconde: questo viene però smentito dalle analisi del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), che prevedono un introito nelle casse statali di circa 3 miliardi di euro, volti a ridurre il cuneo fiscale e aumentare il salario minimo, a discapito però dei liberi professionisti.