Modello 730 2016 con visto infedele: responsabilità commercialisti e CAF

Con l’introduzione del modello 730 precompilato, come previsto dal D. lgs. n. 175 del2014, è stato previsto che la dichiarazione possa essere inviata direttamente dall’interessato attraverso un apposito codice Pin o in alternativa attraverso i consulenti abilitati o i centri di assistenza fiscale.
Occorre inoltre ricordare che questi ultimi due soggetti sono tenuti obbligatoriamente all’apposizione del visto di conformità e nel caso in cui si apponga un visto infedele è previsto che tali soggetti versino imposta, sanzione e interessi che sarebbero richiesti al contribuente in virtù del controllo 36-ter effettuato da parte dell’amministrazione finanziaria.

Modello 730 con visto infedele: responsabilità commercialisti e CAF

Nei seguenti casi per CAF e professionisti non è previsto che paghino sanzioni, interessi e imposta:

  • In caso di condotta dolosa da parte del contribuente (il contribuente induce intenzionalmente in errore i Caf o i professionisti);
  • Nel caso in cui venga riscontrato un errore, il consulente non avrà colpe qualora avvisi il contribuente e comunichi direttamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione rettificativa entro il 10 Novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza;
  • Qualora il contribuente non presenti la dichiarazione rettificativa il professionista o il Caf potrà comunque procedere all’invio di una comunicazione all’amministrazione finanziaria dichiarando quali sono i dati che occorre rettificare.

Nel caso in cui il contribuente si trovi in una delle ultime due situazioni al professionista dovrà essere imputata esclusivamente la sanzione e non l’imposta e gli interessi (è comunque possibile il pagamento in misura ridotta, 1/8 del 30 %, qualora il pagamento venga effettuato tempestivamente).

Detrazioni Fiscali Modello 740

Nel caso di visto infedele che riguardi il modello 730 inviato, il contribuente dovrà effettuare le correzioni nel seguente modo:
  • Inviare un modello Unico PF integrativo entro la data del 10 Novembre 2015;
  • Pagare attraverso modello F24 relativo alla sola imposta e interessi da versare;
  • Far pagare al consulente un modello F24 con sanzione del 30 % (sanzione ridotta ad 1/8 qualora il versamento sia effettuato entro il 10 Novembre 2015.

Autore

  • Massimiliano Biagetti

    Fondatore di Economia-italia.com e Finanza.Economia-italia.com è analista finanziario e trader.

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