Parlando di tasse abbiamo molto spesso sentito parlare di chi evade il fisco, riferendoci a chi non ne paga, ma ancor più spesso e volentieri si fa confusione tra due termini, evasione ed elusione fiscale, di cui scopriremo oggi le principali differenze, sebbene entrambi siano comportamenti che riducano i prelievi tributari.
Due piaghe che affliggono il sistema italiano riconducibili all’economia sommersa, che vedono forti distinzioni nelle conseguenze penali e amministrative, ma entrambe sottraggono al fisco milioni di euro aggirandone le norme e indebolendone il gettito potenziale per servizi ai cittadini. Quali sono le differenze tra evasione ed elusione fiscale?
Cos’è l’evasione fiscale?
Per evasione fiscale, si intende una serie di comportamenti che violano con dolo la legge con l’obiettivo di non pagare tasse e imposte o pagarne di meno. Comprende quindi azioni mirate a ridurre o azzerare prelievi fiscali e contributivi statali. Pratica contra legem, maggiori esempi sono:
- Dichiarazioni dei redditi o IVA incomplete o falsificate
- Mancata emissione di scontrini e fatture nell’erogazione di prodotti e servizi
- Alterazione di scritture contabili
Dichiarazioni non veritiere consapevoli e volontarie
- Mancata presentazione di dichiarazioni fiscali
- Omissione versamento IVA
- Emissione fatture false
- Occultamento o distruzione di documentazione contabile
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Contrastata da Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza congiuntamente ad altre Forze dell’Ordine, l’evasione fiscale non va confusa con l’elusione fiscale e prevede:
- Sanzioni pecuniarie amministrative
- Da +120% a +240% min 258,00 euro per omessa dichiarazione imposta diretta
- Da +100% a +200% per dichiarazione infedele imposte dirette, compensazione o imposta di bollo non pagate
- Da +120% a +240% per omessa presentazione dichiarazione per sostituto d’imposta o dichiarazione annuale IVA
- Dai 258,00 ai 2.065 euro per mancata osservanza disposizioni GdF
- Dai 1.032 ai 7.746 euro per omessa tenuta o conservazione contabilità su imposte redditi e IVA
- Da +3% a +15% per omessa compilazione Modulo RW
- Da 516,00 a 2.065 euro per mancata o incompleta dichiarazione inizio, cessazione o variazione d’attività, con riduzione -20% se pagata entro 30 giorni
- +100% min 516,00 euro per mancata emissione scontrino, ricevuta fiscale o documento trasporto
- Da +100% a +200% per omessa fatturazione e registrazioni operazioni imponibili
- Da +5% a +10% di quanto non fatturato
- Sanzioni penali, regolate dal D.Lgs. 74/2000, modificato dal D.L. 138/2011 e successivamente dal D.Lgs. 158/2015, che ne identificano il reato
- Da 1 a 6 anni di reclusione per dichiarazione fraudolenta su imposta superiore a 30.000 euro, evasione superiore al 5% attivo dichiarato o superiore a 1,5 milioni di euro
- Da 6 a 8 mesi di reclusione per emissione fatture false
- Da 1 a 3 anni di reclusione per dichiarazione infedele su evasione superiore a 100.000 euro, redditi non dichiarati superiori al 10% del totale o superiori ai 2 milioni di euro
- Da 6 mesi a 5 anni di reclusione per occultamento o distruzione documenti contabili
- Da 6 mesi a 2 anni di reclusione per omesso versamento ritenute superiore ai 150.000 euro euro per ciascun periodo di imposta o omesso versamento IVA superiore ai 250.000 euro
- Da 1 a 3 anni di reclusione per dichiarazione omessa superiore ai 50.000 euro
Secondo il MEF, a fine 2019 (ultimi dati disponibili), l’evasione fiscale ammontava a circa 86,6 miliardi di euro, di cui 32,2 da Irpef da lavoratori autonomi.
Cos’è l’elusione fiscale?
Per elusione fiscale, si intende una serie di comportamenti mirati a evitare il pagamento di tasse e imposte senza però violare la legge, con legittimità formale sfruttando lacune dell’ordinamento giuridico, senza però subire sanzioni penali da parte delle autorità. E’ quindi una pratica extra legem.
In precedenza contenuto nell’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1 della Legge 212/2000 che disciplina lo Statuto del Contribuente il concetto d’elusione è accorpato all’abuso del diritto, i quali presupposti sono:
- Assenza di sostanza economica delle operazioni poste in essere
- Realizzazione di indebito vantaggio fiscale come effetto essenziale anche non immediato
Con stretto controllo della Guardia di Finanza, che sorveglia attività potenzialmente illecite, l’Agenzia delle Entrate rideterminerà i tributi dovuti in base a norme fiscali e principi dell’ordinamento tributario elusi, dimostrando la mancata giustificazione fiscale ed economica.
Se i vantaggi fiscali sono indebiti quando in contrasto con norme e principi, sono invece ritenute legittime le ragioni extrafiscali non-marginali, anche organizzative o gestionali dell’impresa, che possano migliorarne lo svolgimento dell’attività professionale; l’opportuna dimostrazione di queste sarà a carico al contribuente.
Per constatare se un comportamento sia elusivo o meno, il legislatore prevede istanza d’interpello, che il contribuente può rivolgere alla Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate per ottenere chiarimenti su liceità o meno di attività fiscalmente rilevanti. La Direzione avrà 120 giorni di tempo, trascorsi i quali la mancata risposta varrà come silenzio-assenso.
Sull’aspetto sanzionatorio, sarà irrilevante penalmente ma prevede pene pecuniarie amministrative in misura dell’importo eluso al fisco.
Secondo la società di ricerca Tax Justice Network, fino al 2020 in Italia vengono elusi circa 10 miliardi di euro/anno, con particolare elusione delle multinazionali operanti sul territorio nazionale a +26,8% nel periodo 2015-2018.
Cos’è la frode fiscale?
Nelle casistiche di sottrazione di prelievi fiscali e contributivi va considerata la frode fiscale, rappresentata da comportamenti fraudolenti atti ad aggirare la Pubblica Amministrazione, come raggiri, artifizi e falsificazioni che occultino i redditi, rientranti quindi nelle pratiche contra legem con intento doloso.
Maggiori esempi di frodi sono le dichiarazioni fraudolente con documenti su operazioni inesistenti, per questo sono strettamente connesse al reato di falso in bilancio, inizialmente disciplinato da 2621 c.c. e D.P.R. 30/1986, per poi essere depenalizzato dai D.Lgs. 61/2002 e 39/2010.
Economia sommersa, la situazione italiana
I mancati versamenti tributari rientrano nell’economia non osservata, più precisamente nell’economia sommersa. Secondo Istat, al 2019 il sommerso rappresenta il 10,2% del valore aggiunto del PIL sull’11,3% dell’economia non osservata italiana totale. Con calo -1% rispetto al 2016, le principali componenti sono:
- 5% sottodichiarazioni, con omissioni totali o parziali di costi aziendali e redditi
- 4,30% lavoro irregolare, con attività lecite ma non dichiarate
- 0,90% altre casistiche, tra tutte affitti irregolari
A conti fatti, la differenza tra evasione ed elusione fiscale non è ancora ben chiara e si continua a fare confusione, ma entrambi i casi rientrano nell’economia sommersa e osservando le loro caratteristiche si notano importanti marcature: la prima è basata sull’intenzione di aggirare la legge, ancor più parlando di frode, la seconda su carenze e incomprensioni della disciplina di riferimento; il dolo sarà quindi prerogativa dell’evasione, ma non dell’elusione.
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