Con il Decreto di riforma delle sanzioni amministrative (D. lgs. 158 del 2015) vi saranno diverse novità in materia di ravvedimento operoso , cioé la possibilità per il contribuente, di poter regolarizzare volontariamente la sua posizione rispetto omissioni tributarie, o irregolarità tramite sanzioni ridotte, fatte in base a quanto tempo dopo la scadenza questo ravvedimento operoso avviene.
A seguito della legge di stabilità 2016 la riforma, inizialmente prevista per il 2017, potrebbe entrare in vigore già a partire dal 2016.
La generalità delle innovazioni dovrebbe riguardare i tributi erariali mentre alcune modifiche, come ad esempio quelle riguardanti l’articolo 13 del D. Lgs 471/97 in materia di violazioni dell’obbligo di versamento, riguardano tutti i tributi, compresi i tributi locali.
In base al nuovo dettato per i pagamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione edittale viene ridotta alla metà, prevedendo quindi una riduzione dal 30 al 15 %.
Viene inoltre disposto che nei primi 15 giorni dalla scadenza di legge, ferma restando la facoltà del ravvedimento, la sanzione base è pari ad un quindicesimo della misura edittale.
Novità ravvedimento operoso:
- Di conseguenza nel caso di versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza, al penalità sarà pari ad un quindicesimo del 15 % per ogni giorno di ritardo, e quindi l’1 % al giorno (prima dell’introduzione delle modifiche previste la sanzione era pari al 2 %).
- A partire dal quindicesimo giorno e sino al novantesimo giorno di ritardo la sanzione base diventa del 15 % mentre allo stato attuale è del 30 %. Nel caso di pagamento dopo i 90 giorni la disciplina della sanzione resta invece quella attuale (cioè sanzione prevista del 30 %).
- La modifica delle sanzioni riguarda anche il calcolo del ravvedimento operoso, tenuto conto che l’applicazione della sanzione ridotta è commisurata alla sanzione base.
Ravvedimento operoso, sconti ed ‘offerte’ per chi si ‘ravvede’ prima:
- Pertanto qualora si provveda a regolarizzare la violazione entro i primi 14 giorni dal termine di legge occorrerà versare la quota del tributo prevista, interessi legali ed una sanzione ridotta dello 0,1 % (ovvero un decimo della sanzione base come previsto dall’articolo 13 della lettera a) D. Lgs 472/97).
- Sicuramente una interessante possibilità per chi – per svariati motivi – non ha potuto fare versamenti di Imu e Irpef in tempo.