IMU 2017 calcolo tassa sulla casa, scadenze, rate, esenzioni

Chi deve pagare l’IMU, su quali immobili va pagata, come fare il calcolo, quali sono le scadenze, chi ha diritto ad esenzioni o agevolazioni fiscali? I contribuenti italiani sono soggetti ad una serie di adempimenti fiscali le cui scadenze sono da rispettare categoricamente per evitare di incorrere in more o procedure di recupero delle somme dovute. Le tasse sulla casasono le imposizioni fiscali più controverse per i continui mutamenti di nome e le rimodulazioni effettuate dai Governi che si sono succeduti.
Una delle tasse più dibattute è l’IMU, stabilita con Decreto Legge 201/2011 sulla quale sono intervenute successive modifiche. Dall’anno 2014 l’IMU è stata inserita nella IUC, l’Imposta unica comunale, fissata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147. E’ rimasta immutata sino al 2016. In seguito il Governo ha introdotto delle variazioni nell’applicazione dell’imposta.

IMU: chi deve pagare la tassa sulla  casa

E’ tenuta a pagarla chi possiede immobili di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, comprese l’abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa. L’applicazione dell’imposta municipale propria si rifà agli art 9 – D. Lgs. 14/03/2011 n. 23. L’imposta si paga per anni solari in proporzione alla quota nonchè a quanti mesi ne è stato in possesso. Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene conteggiato integralmente.
I soggetti passivi versano l’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in 2 rate di pari importo, la cui scadenza è fissata nei giorni 16 giugno e 16 dicembre. Il contribuente può pagare l’IMU in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

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Esenzioni IMU

Anche nel 2017vale la riduzione del 25% per chi affitta abitazioni a canone concordato e della metà per chi le concede in comodato ai figli o genitori. Il contratto va registrato e il familiare, risultante residente all’anagrafe, deve farne uso in qualità di abitazione principale. Non si applica l’Imu sui terreni appartenenti ad agricoltori e imprenditori del settore.
Esentati coloro che possiedono immobili principali non di lusso, non accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7), sempre che siano abitanti nell’immobile. Se non si residente all’anagrafe, anche se non si hanno altri immobili, si deve fare il versamento come se fosse una seconda casa sia per l’Imu che per la Tasi.
L’esenzione va al proprietario se sull’immobile c’è un diritto di usufrutto, un diritto di abitazione del coniuge superstite o se lo è stato assegnato da un tribunale all’ex coniuge. Nei casi elencati a dovere assolvere l’obbligo fiscale è chi ha il diritto di uso dell’immobile.
Hanno dispensa i fabbricati rurali strumentali, le case popolari, le case di housing sociale e quelle che sono date dalle coop indivise ai soci o agli studenti, l’immobile non di lusso che appartiene a personale di Polizia, Forze armate o Vigili del Fuoco, le case il cui possesso è di persone che sono permanentemente in casa di cura a patto che l’immobile non risulti affittato e solo se la deliberazione del Comune contempla l’assimilazione alla casa principale.

Dal 2014 sono esenti dall’IMU le abitazioni principali delle categorie catastali :

  • A/2,
  • A/3,
  • A/4,
  • A/5,
  • A/6,
  • A/7.

Dal 2016 l’esenzione per l’abitazione principale è stata estesa alla TASI. L’esenzione TASI è applicata anche alla quota spettante all’inquilino se l’immobile locato sia abitazione principale dello stesso. In altre parole l’immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore abita stabilmente e risiede con iscrizione all’anagrafe.

Le pertinenze dell’immobile principale sono solo quelle catalogate nelle categorie catastali:

  • C/2,
  • C/6
  • C/7,

al massimo un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali elencate, anche se iscritte in catasto insieme all’unità ad uso abitativo.

Modalità di versamento IMU

L’imposta va versata in 2 rate che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre o totalmente entro il 16 giugno.
L’importo della rata differisce in base al Comune che fissa delle aliquote comunali.
Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, si effettua in base alle disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità fissate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, va fatto solo con il modello F24.
Il pagamento dei tributi locali non è dovuto se l’importo totale da pagare al Comune per tutti gli immobili posseduti è minore di 12 euro, anche se i Comuni possono stabilire una soglia più bassa.
Per calcolare l’IMU si applica la regola di calcolo per determinare la base imponibile determinata dal valore catastale rivalutato del 5%. Va moltiplicare la cifra per 1,05 e poi moltiplicato per un coefficiente che differisce in base al tipo di immobile. Per i fabbricati abitativi il coefficiente è 160, per gli uffici 80 e per i negozi 55. Alla base imponibile va applicata l’aliquota del proprio Comune che differisce per IMU e Tasi. Il risultato va proporzionato alle quote e ai mesi di possesso dell’immobile. Come già detto sono sufficienti 15 giorni per dovere calcolare tutto il mese.
Chi ha un immobile di lusso come prima casa beneficia di un’agevolazione. Si applica un’aliquota ridotta dal 2 al 6 per mille deliberata dal Comune e una detrazione di 200 euro.
Il contribuente deve compilare il bollettino. E’ possibile usare quello postale o il modello F24. Mediante il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, dal 3 dicembre scorso si può pagare con F24 cartacei importi superiori a mille euro dai soggetti non titolari di partita Iva se non sussistono compensazioni. L’IMU non può essere compensata con crediti per imposte erariali e nel caso l’F24 va trasmesso all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica.
Non si possono compensare, nel modello F24, l’importo da versare con crediti relativi a tributi comunali. La compensazione può essere eseguita soltanto con le modalità stabilite nel regolamento del Comune. Se la compensazione tra debiti e crediti porta a un saldo a zero, si deve ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Fisconline o Entratel.

 

Con il ravvedimento spontaneo per i ritardi sino a 14 giorni viene applicata la sanzione per giorno dello 0,1% invece dello 0,2%. Per quelli da 15 a 30 giorni si va all’1,5% anziché del 3%. Per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell’1,67% al posto di quella del 3,33%. Alle somme dovute e alle mini sanzioni, vanno sommati anche gli interessi legali nella misura dello 0,2% annuale.

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